Art. 2. 
                 Esclusioni oggettive dall'amnistia 
 
  L'amnistia non si applica: 
    a) ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 
      316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui); 
      318 (corruzione per un atto d'ufficio); 
      319, quarto comma (corruzione per un atto contrario  ai  doveri
d'ufficio); 
      320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
      321 (pene per il corruttore); 
      355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture),  salvo
che si tratti di fatto commesso per colpa; 
      371 (falso giuramento della parte); 
      372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su  fatti
connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone; 
      385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel  secondo
comma; 
      391 (procurata inosservanza di misure di  sicurezza  detentive)
limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma; 
      443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti); 
      444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 
      445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso  per  la
salute pubblica); 
      501 (rialzo  e  ribasso  fraudolento  di  prezzi  sul  pubblico
mercato o nelle borse di commercio); 
      501-bis (manovre speculative su merci); 
      590,  secondo  e  terzo  comma  (lesioni  personali   colpose),
limitatamente ai fatti commessi con violazione  delle  norme  per  la
prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative  all'igiene  del
lavoro, che abbiano determinato le  conseguenze  previste  dal  primo
comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale; 
      644 (usura). 
    Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo  comma
e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera  se  la
retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del  denaro  o
l'utilita' ricevuta o ritenuta, per se' o per un terzo, o il profitto
ingiustamente procurato a se' o  ad  altri,  sia  stato  di  speciale
tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche; 
    b) al delitto previsto dall'art. 218 del codice  penale  militare
di pace (peculato militare  mediante  profitto  dell'errore  altrui),
salvo che l'ammontare del denaro o il valore della  cosa  ricevuta  o
ritenuta sia stato di speciale tenuita' e concorrano  le  circostanze
attenuanti generiche; 
    c) ai reati previsti: 
      1) dall'art. 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto
1942, n. 1150 - come sostituito dall'art. 13  della  legge  6  agosto
1967, n. 765 (legge urbanistica) - e dall'art. 17, lettera b),  della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilita' dei suoli),
quando si tratti di inosservanza dell'art. 28 della legge  17  agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori  eseguiti
senza licenza o concessione o in totale difformita' da queste,  salvo
che  si  tratti  di  violazioni  riguardanti  una  area  di   piccola
estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero  di  violazioni  che
comportino  una  limitata   entita'   dei   volumi   illegittimamente
realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti,  e  sempre  che
non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli  di
carattere      idrogeologico,      paesaggistico,       archeologico,
storico-artistico previsti da strumenti normativi  urbanistici  sulle
aree o edifici interessati, nonche' da norme  poste  a  tutela  della
incolumita' e dell'igiene pubbliche; 
      2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13  luglio
1966, n. 615  (provvedimenti  contro  l'inquinamento  atmosferico)  e
dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme  per
la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista
nella mancata presentazione della  domanda  di  autorizzazione  o  di
rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della stessa legge; 
      3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative  della
disciplina vigente per il controllo delle  armi,  delle  munizioni  e
degli esplosivi), nonche' dagli articoli 697, 698 e  699  del  codice
penale (detenzione abusiva di armi, omessa consegna di armi  e  porto
abusivo di armi); 
      4) dall'art. 1-bis  del  decreto-legge  4  marzo  1976,  n.  31
(disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito,
con modificazioni, nella legge  30  aprile  1976,  n.  159,  inserito
dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863; 
    d) ai reati commessi per finalita' di terrorismo o  di  eversione
dell'ordine democratico; 
    e) al delitto previsto dalla lettera d) dell'art. 1 del  presente
decreto, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2,  del  codice  penale,
quando l'aggravante riguarda reati  finanziari,  valutari  o  delitti
contro la pubblica amministrazione. 
    Quando vi e' stata condanna ai  sensi  dell'art.  81  del  codice
penale, l'amnistia non si applica se il reato piu' grave ed uno degli
altri reati sono esclusi dall'amnistia; se e'  escluso  dall'amnistia
solo il reato piu' grave  sono  estinti  gli  altri  reati;  se  sono
esclusi  dall'amnistia  uno  o  piu'  dei  reati  che   danno   luogo
all'aumento di pena, ma non il reato  piu'  grave,  e'  estinto  solo
quest'ultimo.