Art. 6. Indulto E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 - aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625 - 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, del codice penale. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, lettere b) e c), del presente decreto, e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; e' ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto. L'indulto e' raddoppiato nei confronti di coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto il settantesimo anno di eta'. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato art. 8 la pena condonata e' equiparata a quella espiata.