Art. 6.
                               Indulto

  E'  concesso  indulto  nella misura non superiore a due anni per le
pene  detentive  e  non  superiore  a  lire  due  milioni per le pene
pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
  L'indulto  non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e
a  lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i
reati  previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 - aggravato ai
sensi  dei numeri 1 e 4 dell'art. 625 - 628, primo e secondo comma, e
629,  primo  comma,  del  codice  penale.  L'indulto si applica nella
stessa  misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'art. 575
del  codice penale, anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta
una  delle  attenuanti  di  cui all'art. 62, numeri 1 e 2, del codice
penale.
  Nei  casi  previsti dai commi precedenti, l'indulto e' ridotto alla
meta'  nei  confronti  di  coloro  che  si  trovano  nelle condizioni
previste  dall'art.  4,  lettere  b) e c), del presente decreto, e di
coloro  che  per  le  medesime  condanne  hanno  usufruito  o possono
usufruire  di  precedenti  indulti;  e'  ridotto  a  un quarto quando
concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.
  L'indulto  e' raddoppiato nei confronti di coloro i quali alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  abbiano  compiuto il
settantesimo anno di eta'.
  Quando  l'indulto  estingue  la  pena  inflitta per uno dei delitti
previsti  dall'art.  8  della  legge  15  dicembre 1972, n. 772, come
modificato  dall'art.  2  della  legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli
effetti  del  terzo  comma  del  citato  art.  8 la pena condonata e'
equiparata a quella espiata.