Art. 7.
                             Concessioni

  L'Amministrazione   delle   poste   e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata  a  provvedere al completamento dei previsti programmi di
costruzione   di   alloggi   di   servizio   e   di   costruzione   e
ristrutturazione di edifici da adibire a sede di uffici locali con le
modalita'  previste  dall'articolo  7 della legge 23 gennaio 1974, n.
15.
  Le  concessioni  sono  accordate dall'Amministrazione delle poste e
delle  telecomunicazioni sulla base delle convenzioni in corso con la
societa'  concessionaria  stipulate  per  stabilire  i  diritti e gli
obblighi derivanti dalla concessione.