IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali ed appuntati della Polizia di Stato; Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460 e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709; Visto l'articolo 96, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121; Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, un contingente complessivo di 3.000 sottufficiali ed appuntati della Polizia di Stato.