Art. 7. (Composizione del consiglio di presidenza) Il consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed e' composto: 1) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede; 2) dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato piu' anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato; 3) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato; 4) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui almeno due con qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale; 5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 3); 6) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei componenti di cui al precedente n. 4). All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonche' di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto. I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di cui al precedente n. 2) sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono nell'ordine di anzianita'. Le funzioni di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica piu' elevata o, in caso di parita', al piu' anziano nella qualifica tra i magistrati di cui al precedente n. 2). Il vicepresidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.