ART. 12.
                        (Dotazioni organiche)

  Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e
della  scuola  elementare,  nonche'  le dotazioni organiche dei ruoli
provinciali  della  scuola  media  e le dotazioni organiche dei ruoli
nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
dei  licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le
disposizioni vigenti.
  Ciascuna  sezione  di  scuola  materna  e' costituita con un numero
massimo  di  30  bambini  ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti,
rispettivamente,  a  20  e a 10, per le sezioni che accolgono bambini
portatori di handicaps.
  La  consistenza  complessiva  delle  dotazioni  organiche dei ruoli
provinciali  della  scuola  materna  e' calcolata aggiungendo anche i
posti  di  sostegno  da  istituire in ragione, di regola, di un posto
ogni quattro bambini portatori di handicaps.
  Le   dotazioni   organiche   dei  ruoli  provinciali  della  scuola
elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno
a  favore  degli  alunni  portatori  di handicaps, di tempo pieno, di
attivita'   integrative,  di  libere  attivita'  complementari  e  di
attivita' di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del
titolo  di  studio.  I  posti  di libere attivita' complementari sono
costituiti con quindici ore di insegnamento.
  Nelle  scuole  medie  integrate a tempo pieno sono istituite, sulla
base  dei  criteri  stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
cattedre-orario   comprensive   delle   ore   di  insegnamento  delle
discipline  curriculari,  delle  ore  di  studio  sussidiario e delle
libere attivita' complementari.
  Le   dotazioni   organiche   di   cui  al  presente  articolo  sono
rideterminate   annualmente   entro   il   31   marzo.   In  sede  di
rideterminazione  degli  organici  si  procede  all'aggiornamento del
numero  dei  posti  di  sostegno  a favore dei bambini o degli alunni
portatori  di  handicaps della scuola materna, elementare e media, in
modo  da  assicurare  di regola un rapporto medio di un insegnante di
sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps.
  La  rideterminazione  dei  posti  di cui al presente comma, esclusi
quelli   relativi  agli  alunni  portatori  di  handicaps,  non  puo'
comportare,  in  ciascuna  provincia, un aumento del numero dei posti
stessi  funzionanti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
  Per  la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore
degli  alunni  portatori  di  handicaps,  e'  effettuata  secondo  la
procedura  ed  i  criteri  previsti  dall'ottavo comma del successivo
articolo 13.
  Le  disposizioni  contenute  nel presente articolo si applicano con
riferimento  al  31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.