ART. 29. (Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980) Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonche' gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.