ART. 29.
(Insegnanti non  di ruolo della scuola elementare statale con proroga
            dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980)

  Gli  insegnanti  incaricati nella scuola elementare statale nonche'
gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che
abbiano  fruito  della  proroga dell'incarico annuale per effetto del
decreto-legge   6   settembre   1979,   n.   434,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in
ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.
  Agli  insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma,
la  sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo
la  loro  collocazione  nella  graduatoria  provinciale, in base alla
quale  fu  loro  conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico
1983-1984.