ART. 57.
(Personale incaricato per la prima    volta    nell'anno   scolastico
                             1980-1981)

  Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del
precedente  titolo  III,  incaricato  per  la  prima  volta nell'anno
scolastico  1980-1981,  si  applicano  le disposizioni previste nella
presente  legge  per  il  personale  incaricato  nell'anno scolastico
1979-1980.
  L'assegnazione  della  sede al personale di cui al precedente comma
e'  disposta  dopo  che  sia  stata  assegnata  la  sede al personale
incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
  Il   disposto  del  presente  articolo  si  applica  altresi'  agli
insegnanti  di  libere  attivita'  complementari, agli insegnanti dei
corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di
discipline  musicali  nei  corsi  sperimentali  di  scuola  media  ad
indirizzo  musicale,  di  cui  al decreto del Ministro della pubblica
istruzione  3  agosto  1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi
per  i  diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di
cui   al  precedente  articolo  39,  nonche'  agli  esperti  ed  agli
insegnanti  incaricati  sprovvisti  di  abilitazione  specifica o del
titolo  di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale
negli  istituti  magistrali,  di  cui  rispettivamente  ai precedenti
articoli 41 e 42.
  Le disposizioni di cui al precedente articolo 45 si applicano anche
agli  insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno
scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.