Art. 11.
                        Progetti dimostrativi

  E'  autorizzata  la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10
miliardi  per  l'anno  1981,  20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21
miliardi  nell'anno  1983  per concedere contributi in conto capitale
alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per
l'utilizzazione  delle fonti energetiche di cui all'articolo 1, anche
nel  settore  agricolo,  ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a
basso  consumo  energetico  specifico  ovvero  prodotti  in  grado di
utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive
dei consumi di elettricita'.
  Il  contributo e' concesso, nel limite del 50 per cento della spesa
documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su delibera del CIPE.
  Il   10   per   cento  della  somma  stanziata  e'  riservato  alle
realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.