Art. 17. Autoproduzione Le imprese che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL ai sensi dell'articolo 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche rinunciate dall'ENEL e sulle concessioni per le quali l'Ente predetto non si e' avvalso della facolta' di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'articolo 49 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dallo statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.