Art. 18.
Modifiche   alla   legge   6  dicembre  1962,  n.  1643,  concernente
istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e
trasferimento ad esso delle imprese     esercenti     le    industrie
                             elettriche.

  All'articolo  4,  punto  8),  della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
sono aggiunti i seguenti periodi:
  "Tale  limite  e'  elevato  a  20 milioni di Kwh per le imprese che
operano nelle piccole isole.
  Per  le  altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di
Kwh  annui  e'  consentita  quando l'energia elettrica eccedente i 15
milioni   di   Kwh   proviene   da   fonte  diversa  da  idrocarburi.
L'autorizzazione   e'   concessa  dal  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della
domanda,  a  condizione  che  le  imprese  produttrici  presentino al
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato un piano
di  trasformazione  degli  impianti  la  cui realizzazione non potra'
comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.
  Resta  fermo  che  4  ad  eccezione delle imprese che operano nelle
piccole  isole,  l'integrazione  tariffaria  alle  imprese elettriche
minori puo' essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti
vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui".