Art. 18. Modifiche alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche. All'articolo 4, punto 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono aggiunti i seguenti periodi: "Tale limite e' elevato a 20 milioni di Kwh per le imprese che operano nelle piccole isole. Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40 milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso. Resta fermo che 4 ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori puo' essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di Kwh annui".