Art. 2.
                   Coordinamento degli interventi

  Su   proposta   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  nel quadro del piano energetico nazionale, sentiti
il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste, il Ministro per il
coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano,  il  CIPE,  entro  tre  mesi  dalla  entrata in vigore della
presente   legge,  emana  direttive  per  il  coordinato  impiego  di
strumenti  pubblici di intervento e di incentivazione della ricerca e
dello sviluppo tecnologico nei settori della produzione, del recupero
e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento
dei consumi energetici.