Art. 22.
         Omologazione degli impianti e delle apparecchiature

  I  fabbricanti  e  gli  importatori di impianti e di apparecchi per
l'utilizzazione  delle fonti di energia di cui all'articolo 1 debbono
sottoporre  i  prototipi  alla  preventiva  omologazione da parte del
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, che la
effettua  a  loro  spese,  direttamente o per il tramite di enti o di
istituti debitamente attrezzati.
  Il  rendimento  degli  impianti  e degli apparecchi di cui al comma
precedente   e'   indicato,   cosi'   come   risultante  in  sede  di
omologazione, su apposita targhetta.
  Decorsi  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente legge, e'
vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui al primo comma
per i quali non sia stata presentata domanda di omologazione.
  Le norme del presente articolo si applicano anche alle omologazioni
di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373.
  Entro  il  30 aprile di ogni anno tutte le imprese con un numero di
dipendenti  superiore  alle  1.000  unita' o che nell'anno precedente
abbiano  avuto  un  consumo  di  energia  superiore  a  10  mila  TEP
(tonnellate   equivalenti  petrolio)  sono  tenute  a  comunicare  al
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  il
nominativo   del   funzionario   responsabile  per  la  conservazione
dell'energia.