Art. 23. 
           Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento 
 
  E' fatto obbligo ai costruttori di apparecchi  di  riscaldamento  o
domestici e, qualora si tratti  di  apparecchi  prodotti  all'estero,
agli importatori  o  ai  rivenditori,  ciascuno  per  la  parte  loro
spettante, di munire gli  apparecchi  stessi  di  etichetta  inerente
all'informazione sul consumo di energia. Le modalita' di applicazione
delle etichette,  il  loro  formato  ed  il  loro  contenuto  saranno
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, in conformita' alle  direttive  comunitarie,  entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 
  Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le  disposizioni
del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi
per l'utilizzazione delle fonti di  energia  di  cui  all'articolo  1
della presente legge: 
    apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e
congelatori,  lavatrici,  lavastoviglie,   essiccatori   a   tamburo,
macchine  per  la  stiratura  di  biancheria,  bruciatori,   caldaie,
generatori di aria calda, stufe. 
  Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma,
e' vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di  cui  ai  commi
precedenti, se privi di targhetta. 
  Chiunque violi  le  disposizioni  del  presente  e  del  precedente
articolo e' soggetto, salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  alla
sanzione amministrativa consistente nel pagamento  di  una  somma  di
denaro da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applicano le  disposizioni
recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.