Art. 23. Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento E' fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalita' di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive comunitarie, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di aria calda, stufe. Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma, e' vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta. Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.