Art. 9.
                      Competenza delle regioni

  Le  regioni  nel  cui  territorio  sono  effettuati  gli interventi
previsti  nel  precedente  articolo  8,  sono  delegate  ad erogare i
contributi  su  domanda  dei  soggetti interessati e nei limiti dello
stanziamento ad esse assegnato.
  Agli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano le
disposizioni recate dal secondo comma del precedente articolo 8.
  La  domanda di credito agevolato di cui al precedente articolo deve
essere  presentata  ad  uno  degli  istituti  di credito abilitati ad
esercitare  il  credito a medio termine, corredata della relazione di
un tecnico iscritto in un albo di un ordine o collegio professionale,
che  documenti  la corrispondenza dell'intervento alle finalita' e ai
requisiti  di cui al precedente articolo 8. Ai fini della concessione
del  credito  agevolato  di cui al precedente articolo, l'istituto di
credito  che  abbia  ricevuto  la  domanda,  dopo  aver deliberato il
finanziamento,  la  trasmette  alla  regione, unitamente all'estratto
della delibera e ad una relazione motivata.
  Il  presidente  della  giunta regionale delibera la concessione del
contributo  in  conto  interesse in misura che il tasso di interesse,
comprensivo  di  ogni  onere  accessorio  e  spese,  posto  a  carico
dell'operatore,  risulti  pari  alla  meta'  del tasso di riferimento
determinato  ai  sensi  dell'articolo  20  del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
  Nell'esercizio  delle funzioni delegate di cui alla presente legge,
la  regione  puo' avvalersi degli uffici o degli organi tecnici dello
Stato  ai  sensi  dell'articolo  107 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  In  caso  di  inattivita'  protratta per oltre un anno degli organi
regionali  nell'esercizio  delle funzioni delegate di cui al presente
articolo  e  al  precedente articolo 7, il Consiglio dei Ministri, su
proposta    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato,   dispone   il   compimento   dei   relativi   atti
sostitutivi.
  Entro  il  mese  di  febbraio  di  ogni  anno le regioni inviano al
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  una
relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.
  Il  complessivo  limite  d'impegno  di lire 300 miliardi, di cui al
terzo  comma  del  precedente articolo 8, e' ripartito fra le regioni
secondo   i   criteri   fissati   dal   CIPE,  udita  la  commissione
interregionale  di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.