Art. 10.

  Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano e' delegato
a  bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali,
nonche' i concorsi interni.
  Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.
  Possono  essere  banditi  concorsi  unici  per  posti vacanti nello
stesso  profilo  professionale  di  piu'  amministrazioni  ovvero  in
profili  professionali  diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto
lo stesso titolo di studio.
  Al  fine  di  consentire  la programmazione dell'orientamento della
formazione  e  dell'addestramento  professionale  e  linguistico  dei
cittadini  residenti  nella  provincia di Bolzano, il commissario del
Governo  determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici
esterni,  il  numero dei posti da mettere a concorso, nonche' i tempi
dei concorsi stessi.
  In  tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il
commissario  del  Governo  e  la  provincia  di  Bolzano,  questa  e'
rappresentata  da  tre  membri  del  consiglio provinciale eletti dal
consiglio stesso".