Art. 16.

  Il  riferimento  alle  carriere  dell'amministrazione dello Stato e
degli  enti  pubblici,  recato  dalle  disposizioni  del  decreto del
Presidente  della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si intende fatto
ai  gruppi di qualifiche funzionali o di categorie, secondo il titolo
di  studio  prescritto  per accedervi, ai sensi delle leggi 11 luglio
1980, n. 312, 6 febbraio 1979, n. 42, e 3 aprile 1979, n. 101.