Art. 16. Il riferimento alle carriere dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici, recato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si intende fatto ai gruppi di qualifiche funzionali o di categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, ai sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312, 6 febbraio 1979, n. 42, e 3 aprile 1979, n. 101.