Art. 21.

  In  attesa  dell'emanazione  della  legge  istitutiva dei ruoli dei
commissariati  del  Governo  e fermo quanto disposto dall'art. 35 del
decreto  del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, sono
istituiti  i  ruoli del commissariato del Governo per la provincia di
Bolzano,  di  cui  all'allegata  tabella 6. La copertura dei relativi
posti    comporta    la    corrispondente    riduzione    dei   ruoli
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno.
  Fatto  salvo  il  disposto  del  secondo  comma  dell'art. 89 dello
statuto  di  autonomia,  al  contingente  stabilito  dal  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 15 marzo 1974, a termini
del  citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49
del  1973,  per  il  commissariato  del  Governo  per la provincia di
Bolzano si applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89:
nel  limite  del  citato contingente puo' essere comandato, presso il
predetto  commissariato  del  Governo,  personale  in  servizio negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano.