Art. 21. In attesa dell'emanazione della legge istitutiva dei ruoli dei commissariati del Governo e fermo quanto disposto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, sono istituiti i ruoli del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, di cui all'allegata tabella 6. La copertura dei relativi posti comporta la corrispondente riduzione dei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Fatto salvo il disposto del secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, al contingente stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1974, a termini del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1973, per il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano si applica il principio del terzo comma dello stesso art. 89: nel limite del citato contingente puo' essere comandato, presso il predetto commissariato del Governo, personale in servizio negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.