Art. 22. 

 
  Fino a quando, ai fini dei concorsi,  non  saranno  applicabili  le
norme previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, i concorsi  per  i
ruoli locali relativi al personale cui si applicano  le  disposizioni
della stessa  legge  sono  disciplinati  dalle  norme  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modifiche ed integrazioni, vigenti  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 

 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

 
  Dato a Roma, addi' 29 aprile 1982 

 
                               PERTINI 

 
SPADOLINI - SCHIETROMA - ROGNONI - DARIDA -  ANDREATTA  -  GASPARI  -
                                                   BALZAMO - DI GIESI 

 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1982 
  Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 8