Art. 4.

  Il  terzo ed il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  sono  sostituiti  dai
seguenti:
  "Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue
riferiti  ai  titoli  di  studio prescritti per l'accesso al pubblico
impiego  nelle  varie  qualifiche  funzionali  o  categorie  comunque
denominate e cioe':
    1) licenza di scuola elementare;
    2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
    3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
    4) diploma di laurea.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente
titolo  di  studio,  puo'  sostenere  l'esame  per  il  conseguimento
dell'attestato  di  conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di
studio  di  cui  ai  numeri  1)  e  2)  del  precedente comma dopo il
compimento  del  quattordicesimo  anno  di  eta'  e  l'esame  per  il
conseguimento  dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito
ai  numeri  3)  e  4)  dopo il compimento del diciassettesimo anno di
eta'.
    Gli attestati hanno validita' di sei anni.
    La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per
l'accesso  alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e'
subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue
corrispondente al predetto titolo di studio".