Art. 5.

  L'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
  "L'esame  per  l'accertamento  della  conoscenza  delle  due lingue
consiste nelle seguenti prove:
    1)  per  l'attestato  di  conoscenza delle due lingue riferito al
titolo  di  studio  di  cui al numero 1) del precedente articolo, una
traduzione orale e una conversazione di difficolta' equivalente nelle
due lingue;
    2)  per  gli  altri  tre attestati, due prove scritte e una orale
graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.
    Le  prove  scritte  consistono  in  traduzioni  scritte  di testi
originali  di  difficolta'  equivalente  delle  due lingue nell'altra
lingua.  Per  esse  il  candidato puo' consultare un dizionario della
lingua  italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste
in una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue.
    D'intesa   tra  commissario  del  Governo  e  provincia  verranno
periodicamente   concordati   i  criteri  per  la  valutazione  della
conoscenza  delle  due  lingue  onde assicurare il buon andamento del
servizio   e   corrispondere   sempre   meglio  alle  esigenze  delle
popolazioni,  nonche'  le  modalita'  per  consentire l'effettuazione
delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie
di invalidi.
    Tali  criteri e modalita' devono essere pubblicati nel Bollettino
ufficiale della regione".