Art. 6.

  Il  primo  comma  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
  "Con  decreto  del  commissario  del  Governo, previe intese con la
provincia,  vengono  annualmente  stabilite  la  sede e le date delle
prove di esame ripartite su almeno due sessioni annuali".