Art. 7.

  Il  secondo  comma  dell'art.  8  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
  "I  posti  dei  ruoli,  di cui al precedente comma, considerati per
amministrazione  nonche'  per  gruppi  di qualifiche funzionali o per
categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono
riservati  ai  cittadini  appartenenti  a  ciascuno  dei  tre  gruppi
linguistici  in  rapporto  alla  consistenza  dei gruppi stessi quale
risulta   dalle   dichiarazioni   di  appartenenza  rese  nell'ultimo
censimento ufficiale della popolazione".