Art. 9.

  Il  secondo  comma  dell'art.  9  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dai seguenti:
  "I  posti  vacanti  al  20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi
causa,  si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti
attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle
qualifiche  funzionali  o  delle  categorie  per  le quali e' ammesso
l'accesso  dall'esterno.  Ad essi puo' partecipare anche il personale
di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente
i  requisiti  previsti  dalle  norme  del  rispettivo stato giuridico
purche'  in  possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la
qualifica cui aspira.
  Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici
concorsi,  nonche'  per  gli accertamenti professionali, sono ridotte
secondo  la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli
locali in possesso dei prescritti requisiti".