Art. 12.
                    Promozione ad assistente capo

  La  promozione alla qualifica di assistente capo si consegue previo
superamento  di  un  apposito  corso  di  aggiornamento di durata non
inferiore  a  trenta  giorni,  da  espletarsi  di regola annualmente,
presso  uno  degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1
aprile  1981,  n.  121,  secondo  modalita' di attuazione e programmi
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.