Art. 12. Promozione ad assistente capo La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue previo superamento di un apposito corso di aggiornamento di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo modalita' di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.