Art. 14. 
                        Dimissione dal corso 
 
  Sono dimessi dal corso gli assistenti principali che: 
    1) dichiarano di rinunciare al corso; 
    2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu'  di
dieci giorni, anche se non consecutivi. 
  Nel  caso  d'infermita'  contratta  a  causa  delle   esercitazioni
pratiche, gli assistenti principali sono  ammessi  a  partecipare  di
diritto al  primo  corso  successivo  al  riconoscimento  della  loro
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
deplorazione. 
  Gli assistenti principali di sesso femminile,  la  cui  assenza  e'
stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al  primo
corso successivo ai periodi di  assenza  dal  lavoro  previsti  dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
  Sono espulsi dal corso gli assistenti  principali  responsabili  di
infrazioni  punibili  con  sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della
deplorazione. 
  I provvedimenti di  dimissione  o  di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982,  n.
173 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.