Art. 14. Dimissione dal corso Sono dimessi dal corso gli assistenti principali che: 1) dichiarano di rinunciare al corso; 2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di dieci giorni, anche se non consecutivi. Nel caso d'infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti principali sono ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Gli assistenti principali di sesso femminile, la cui assenza e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli assistenti principali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.