Art. 17. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento. Al personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; puo' essere, altresi', affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia o di unita' equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto gia' specificato, sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o di unita' equivalenti. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.