Art. 17.
   Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

  Agli  appartenenti  al  ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le
qualifiche  di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria.
  Il   personale   delle  qualifiche  di  vice  sovrintendente  e  di
sovrintendente  svolge  mansioni  esecutive, richiedenti una adeguata
preparazione  professionale  e  con  il  margine  di  iniziativa e di
discrezionalita'  inerente  alle  qualifiche  di  agente  di pubblica
sicurezza   e  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria;  al  suddetto
personale  puo'  essere, altresi', affidato il comando di piu' agenti
in  servizio  operativo o di piccole unita' operative, cui impartisce
ordini  dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora
con  i  propri  superiori  gerarchici  e  puo' sostituirli in caso di
temporanea assenza o impedimento.
  Al  personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a
quanto   gia'   specificato,   possono  essere  attribuiti  incarichi
specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; puo'
essere,  altresi',  affidato  il  compito  di  sostituire i superiori
gerarchici  nel  comando di posti di polizia o di unita' equivalenti,
in  caso  di  temporanea  assenza  o  impedimento,  o per esigenze di
servizio.
  Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto
gia'   specificato,   sono   attribuite   mansioni   richiedenti  una
particolare  preparazione  professionale  ed  il  comando di posti di
polizia o di unita' equivalenti.
  Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla
professionalita'   posseduta,  anche  compiti  di  addestramento  del
personale della Polizia di Stato.