Art. 18. Nomina a vice sovrintendente La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue, nel limite dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando di concorso, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, presso l'istituto per sovrintendenti di polizia. Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.