Art. 18.
                    Nomina a vice sovrintendente

  La  nomina  alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si
consegue,  nel  limite  dei  posti disponibili nella qualifica stessa
alla  data del bando di concorso, mediante concorso interno per esame
teorico-pratico  e  superamento  di un successivo corso di formazione
tecnico-professionale,   presso   l'istituto  per  sovrintendenti  di
polizia.
  Al  concorso  sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli agenti e
degli  assistenti,  che  abbiano  compiuto  almeno  quattro  anni  di
servizio effettivo.