Art. 2. Dotazioni organiche La dotazione organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo. In corrispondenza dei posti occupati dal personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo relativo all'inquadramento del personale che espleta funzioni di polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.