Art. 2. 
                         Dotazioni organiche 
 
  La dotazione organica dei ruoli  del  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia  e'  fissata  nella  tabella  A
allegata al presente decreto legislativo. 
  In corrispondenza dei posti occupati dal personale  inquadrato  nei
ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e seguenti  del  decreto
legislativo relativo  all'inquadramento  del  personale  che  espleta
funzioni di polizia, sono resi indisponibili  altrettanti  posti  nel
ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei
commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.