Art. 20.
                        Dimissione dal corso

  E' dimesso dal corso il personale che:
    1) dichiara di rinunciare al corso;
    2)  e'  stato  per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di
trenta  giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni
per  infermita' riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia
stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale e'
ammesso  a  partecipare  di  diritto  al  primo  corso  successivo al
riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica  e sempre che nel
periodo  precedente  a  detto  corso  non  abbia  riportato  sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
  Il  personale  di  sesso  femminile,  la cui assenza oltre i trenta
giorni  e'  stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare
al  primo  corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti
dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  E'  espulso  dal  corso  il  personale  responsabile  di infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
  I  provvedimenti  di  dimissione  e  di  espulsione  dal corso sono
adottati  con  decreto  del  capo  della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.