Art. 21.
                     Decorrenza della promozione

  La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita
secondo  l'ordine di graduatoria del corso, a decorrere dalla data di
conclusione del corso stesso.
  Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a
causa  delle  esercitazioni  pratiche  viene  promosso  con la stessa
decorrenza,  ai  soli  effetti  giuridici, attribuita agli idonei del
corso  dal  quale  e'  stato  dimesso  e  nella stessa graduatoria si
colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.