Art. 23. 
               Promozione a sovrintendente principale 

 
  La  promozione  alla  qualifica  di  sovrintendente  principale  si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo  al
quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla  data  dello  scrutinio
stesso, abbiano compiuto cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica.