Art. 24.
                  Promozione a sovrintendente capo

  La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue:
    1)  mediante  scrutinio  per merito comparativo, nel limite della
meta'  dei  posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti
principali  che,  alla  data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno
tre anni di effettivo servizio nella qualifica;
    2)  mediante  scrutinio  per  merito  assoluto,  nel  limite  dei
restanti  posti  disponibili,  al quale sono ammessi i sovrintendenti
principali  che,  alla  data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano
compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
  Le  promozioni  hanno  effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a
quello in cui si sono verificate le vacanze.
  I  promossi  per  merito comparativo precedono nel ruolo i promossi
per merito assoluto.
  La  frazione  di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione
prevista  dal primo comma, e' arrotondata all'unita', per eccesso, in
favore  dell'aliquota  di  cui  al  precedente  punto  2; ove non sia
possibile  assegnare  almeno  un  posto  allo  scrutinio  per  merito
comparativo,   tutti  i  posti  disponibili  sono  conferiti  con  lo
scrutinio per merito assoluto.