Art. 24. Promozione a sovrintendente capo La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue: 1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della meta' dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica; 2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto. La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, e' arrotondata all'unita', per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2; ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.