Art. 26. Funzioni del personale del ruolo degli ispettori Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche; agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Nell'espletamento dei compiti di istituti gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato. I vice ispettori e gli ispettori svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa, e possono sostituire i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento. Gli ispettori possono, altresi', essere preposti alla direzione di unita' operative di carattere investigativo con le connesse responsabilita' per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Agli ispettori principali ed agli ispettori capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' operative di carattere investigativo, nell'ambito delle direttive generali, con piena responsabilita' per l'attivita' svolta. In caso di assenza o di impedimento gli ispettori principali e gli ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia autorita' locale di pubblica sicurezza, nella direzione di uffici o di reparti. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale della Polizia di Stato.