Art. 26. 
          Funzioni del personale del ruolo degli ispettori 

 
  Al  personale  del  ruolo  degli  ispettori  sono   attribuite   le
qualifiche; agente di pubblica sicurezza e di  ufficiale  di  polizia
giudiziaria. 
  Nell'espletamento dei compiti di istituti gli appartenenti al ruolo
degli ispettori sono  diretti  collaboratori  dei  commissari  e  dei
dirigenti della Polizia di Stato. 
  I vice ispettori e gli ispettori  svolgono  funzioni  di  sicurezza
pubblica  e  di  polizia  giudiziaria,   con   particolare   riguardo
all'attivita'  investigativa,  e  possono  sostituire   i   superiori
gerarchici in caso di assenza o di impedimento. 
  Gli ispettori possono, altresi', essere preposti alla direzione  di
unita'  operative  di  carattere  investigativo   con   le   connesse
responsabilita' per le direttive  e  istruzioni  impartite  e  per  i
risultati conseguiti. 
  Agli ispettori  principali  ed  agli  ispettori  capo,  oltre  alle
suddette  funzioni,   sono   attribuite   quelle   di   indirizzo   e
coordinamento di piu' unita' operative  di  carattere  investigativo,
nell'ambito delle direttive generali, con piena  responsabilita'  per
l'attivita' svolta. 
  In caso di assenza o di impedimento gli ispettori principali e  gli
ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia  autorita'
locale di pubblica sicurezza, nella direzione di uffici o di reparti. 
  Il personale del ruolo degli ispettori svolge,  in  relazione  alla
professionalita' posseduta, compiti di formazione o di istruzione del
personale della Polizia di Stato.