Art. 28.
                       Promozione ad ispettore

  La  promozione  alla  qualifica  di  ispettore si consegue mediante
scrutinio  per  merito assoluto nei limiti dei posti disponibili alla
data  dello  scrutinio  stesso,  al quale e' ammesso il personale con
qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno, cinque anni di
effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di
cui all'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121.