Art. 28. Promozione ad ispettore La promozione alla qualifica di ispettore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto nei limiti dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno, cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121.