Art. 31. 
                    Promozione ad ispettore capo 
 
  La promozione alla qualifica di  ispettore  capo  si  consegue  nei
limiti  dei  posti  disponibili   mediante   scrutinio   per   merito
comparativo, al quale  e'  ammesso  il  personale  con  qualifica  di
ispettore  principale  che  abbia  compiuto  almeno  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica stessa.