Art. 33.
           Funzioni del personale del ruolo dei commissari

  Il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  commissari,  cui  sono
attribuite  le  funzioni previste dal paragrafo II, n. 5 dell'art. 36
della legge 1 aprile 1981, n. 121, riveste le qualifiche di ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
  I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in
collaborazione  con i funzionari preposti alla direzione degli uffici
e reparti cui sono addetti.
  Ai  commissari  e',  altresi',  affidata  la  direzione di uffici o
reparti,  con  le  connesse  responsabilita'  per  le  direttive e le
istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
  In  caso  di assenza o impedimento, i vice commissari sostituiscono
il titolare nella direzione dell'ufficio o reparto.
  Ai  commissari  capi  ed  ai  vice  questori  aggiunti,  oltre alle
suddette   funzioni,   sono   attribuite   quelle   di   indirizzo  e
coordinamento  di  piu'  unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o
reparto  cui  sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o
reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena
responsabilita'   per  le  direttive  impartite  e  per  i  risultati
conseguiti.  I  commissari  capi  ed  i  vice  questori aggiunti sono
collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono
nella   direzione   di  uffici  o  reparti,  in  caso  di  assenza  o
impedimento.
  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  commissari  provvedono  altresi'
all'addestramento  del  personale dipendente e svolgono, in relazione
alla  professionalita'  posseduta, compiti di istruzione e formazione
del personale della Polizia di Stato.