Art. 33. Funzioni del personale del ruolo dei commissari Il personale appartenente al ruolo dei commissari, cui sono attribuite le funzioni previste dal paragrafo II, n. 5 dell'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai commissari e', altresi', affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. In caso di assenza o impedimento, i vice commissari sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio o reparto. Ai commissari capi ed ai vice questori aggiunti, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. I commissari capi ed i vice questori aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o reparti, in caso di assenza o impedimento. Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono altresi' all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.