Art. 39. 
     Funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti 

 
  Ferme restandole funzioni previste dalla legge 1  aprile  1981,  n.
121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive  modificazioni,  agli  appartenenti  al  ruolo  dei
dirigenti della Polizia  di  Stato  e'  attribuita  la  qualifica  di
ufficiale di pubblica sicurezza. 
  I dirigenti generali della Polizia  di  Stato  sono  preposti  agli
uffici indicati della tabella A allegata. 
  I dirigenti superiori della Polizia di  Stato  sono  preposti  alle
questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza,
nonche' agli altri uffici di cui all'art. 31  della  legge  1  aprile
1981,  n.  121,  che  abbiano  particolare  rilevanza  e  che   siano
determinati con decreto del Ministro dell'interno. 
  I primi dirigenti della  Polizia  di  Stato  oltre  a  svolgere  le
funzioni vicarie presso le questure, sono preposti alle  divisioni  o
uffici di pari livello ed ai commissariati di particolare  rilevanza,
nonche' agli altri uffici  e  reparti  determinati  con  decreto  del
Ministro dell'interno; sono, altresi', preposti alle divisioni presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  I  dirigenti  della  Polizia  di  Stato  svolgono  anche   funzioni
ispettive. 
  Ai primi  dirigenti  della  Polizia  di  Stato,  che  non  svolgono
funzioni vicarie, e' attribuita la qualifica di ufficiale di  polizia
giudiziaria. 
  I dirigenti della Polizia di Stato, preposti agli uffici o  reparti
o   istituti   d'istruzione   hanno   altresi'   la   responsabilita'
dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del  personale
dipendente.