Art. 39. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti Ferme restandole funzioni previste dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e' attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. I dirigenti generali della Polizia di Stato sono preposti agli uffici indicati della tabella A allegata. I dirigenti superiori della Polizia di Stato sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' agli altri uffici di cui all'art. 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbiano particolare rilevanza e che siano determinati con decreto del Ministro dell'interno. I primi dirigenti della Polizia di Stato oltre a svolgere le funzioni vicarie presso le questure, sono preposti alle divisioni o uffici di pari livello ed ai commissariati di particolare rilevanza, nonche' agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno; sono, altresi', preposti alle divisioni presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive. Ai primi dirigenti della Polizia di Stato, che non svolgono funzioni vicarie, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. I dirigenti della Polizia di Stato, preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno altresi' la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.