Art. 40. Nomina a primo dirigente La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale, con esame finale, al quale e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto o con nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo. L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unita' per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami. Al concorso per titoli di servizio ed esami, sara' ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica piu' elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di "ottimo" di cui al successivo art. 62. Il concorso per titoli ed esami e' indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al punto c) del successivo comma settimo allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso. Il direttore della Direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 25: b)qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche in relazione alla sede di servizio, punti 10; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6; d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 4; e) idoneita' conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale, punti 3,50; f) speciali riconoscimenti, punti 1,50. L'esame consiste in: 1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale; 2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantesimi. Il punteggio sia per la prova scritta che per il colloquio e' espresso in cinquantesimi e l'esito delle prove e' considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a trenta cinquantesimi. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. A parita' di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica piu' elevata e, a parita' di qualifica, il candidato collocato prima nel ruolo di anzianita'. Il personale, che per due volte non consegue l'idoneita' nelle prove d'esame, non potra' piu' essere ammesso al concorso di cui al presente articolo. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982, n. 173 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.