Art. 43. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore La qualifica di dirigente superiore, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 61 del presente decreto legislativo, ai primi dirigenti che compiano alla stessa data tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.