Art. 43. 
         Attribuzione della qualifica di dirigente superiore 

 
  La  qualifica  di  dirigente  superiore,  nel  limite   dei   posti
disponibili al 31 dicembre di ogni  anno,  viene  conferita  mediante
scrutinio per merito comparativo di  cui  all'art.  61  del  presente
decreto legislativo, ai primi dirigenti che compiano alla stessa data
tre anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a
quello nel quale si sono verificate le vacanze.