Art. 44. Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti A decorrere dal 25 aprile 1984, i primi dirigenti valutati e non promossi che abbiano compiuto 30 anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, di cui 10 nella qualifica rivestita, escluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore del ruolo ad esaurimento, sono collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore.