Art. 44.
         Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti

  A  decorrere  dal  25 aprile 1984, i primi dirigenti valutati e non
promossi che abbiano compiuto 30 anni di effettivo servizio nei ruoli
dei  commissari  e  dei  dirigenti  della Polizia di Stato, di cui 10
nella   qualifica  rivestita,  escluso  il  periodo  trascorso  nella
posizione di vice questore del ruolo ad esaurimento, sono collocati a
riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore.