Art. 45. Collocamento a disposizione I dirigenti generali della Polizia di Stato possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio. I dirigenti generali della Polizia di Stato collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso. I dirigenti generali della Polizia di Stato a disposizione non possono eccedere il numero di tre oltre quello dei posti del ruolo organico.