Art. 45.
                     Collocamento a disposizione

  I  dirigenti  generali  della  Polizia  di  Stato  possono,  previa
deliberazione   del   Consiglio  dei  Ministri,  essere  collocati  a
disposizione   del   Ministero  dell'interno,  quando  sia  richiesto
dall'interesse del servizio.
  I   dirigenti   generali   della   Polizia  di  Stato  collocati  a
disposizione  vi  possono  rimanere  per tre anni, salvo quando siano
investiti   di   incarichi  speciali,  nel  qual  caso  lo  stato  di
disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.
  I  dirigenti  generali  della  Polizia  di Stato a disposizione non
possono  eccedere  il  numero di tre oltre quello dei posti del ruolo
organico.