Art. 46. 
                   Collocamento a riposo d'ufficio 
 
 
  Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di  Stato
continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  all'art.  249  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3.