Art. 48.
                        Obbligo di residenza

  Il  personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere
nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui e' destinato.
  Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il
dipendente  che  ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio'
sia  conciliabile  col  pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo
dovere.
  Dell'eventuale    diniego    e'    data    comunicazione    scritta
all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.