Art. 48. Obbligo di residenza Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui e' destinato. Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.