Art. 49. Congedi I congedi per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova. Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva. I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova, sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.