Art. 49.
                               Congedi

  I  congedi  per il personale di cui al presente decreto legislativo
sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
  Il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio
ha la durata di 45 giorni.
  Il  diritto  al  congedo  ordinario  matura dalla data di nomina in
prova.
  Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343
si  applicano,  nel  primo anno di servizio, le disposizioni previste
per i militari di leva.
  I  congedi  degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad
agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova,
sono   disciplinati   dai  regolamenti  dei  rispettivi  istituti  di
istruzione.