Art. 50.
                          Incompatibilita'

  Il  personale  di  cui  al  presente  decreto  legislativo non puo'
esercitare   il  commercio,  l'industria  ne'  alcuna  professione  o
mestiere  o  assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche
in  societa'  costituite  a  fine  di lucro, salvo i casi previsti da
disposizioni speciali.
  Il  divieto  di  cui al comma precedente non si applica nei casi di
societa' cooperative tra impiegati dello Stato.
  Il  personale  puo'  essere prescelto come perito o arbitro, previa
autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.