Art. 51. 
                               Diffida 
 
  Il  personale  di  cui  al  presente   decreto   legislativo,   che
contravvenga al divieto previsto dall'art. 50,  viene  diffidato  dal
Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio  da  lui  delegato,  a
cessare dalla situazione di incompatibilita'. 
  Decorsi   quindici   giorni   dalla   diffida,   senza    che    la
incompatibilita'   sia   cessata,   il   personale   stesso    decade
dall'impiego. 
  Il relativo provvedimento e'  adottato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione. 
  La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui
al primo comma del presente articolo non preclude l'eventuale  azione
disciplinare. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982,  n.
173 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.