Art. 52. Aspettativa Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa e' disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.