Art. 52.
                             Aspettativa

  Salvo  quanto  previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le
disposizioni  degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1
aprile  1981,  n.  121,  per  il personale di cui al presente decreto
legislativo l'aspettativa e' disciplinata dalla normativa vigente per
gli impiegati civili dello Stato.