Art. 53.
                  Mandato amministrativo o politico

  Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle
elezioni  politiche ed amministrative, non puo' prestare servizio per
tre   anni   nell'ambito  della  circoscrizione  nella  quale  si  e'
presentato come candidato.
  Il personale non puo' prestare servizio nella circoscrizione ove e'
stato  eletto  per  tutta  la  durata  del  mandato  amministrativo o
politico,  e,  comunque,  per  un periodo non inferiore a tre anni, e
deve essere trasferito nella sede piu' vicina, compatibilmente con la
qualifica rivestita.
  Il  personale  eletto  a  cariche amministrative viene collocato in
aspettativa,   a   domanda,   per   tutta   la   durata  del  mandato
amministrativo,  con  il  trattamento  economico previsto dall'art. 3
della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
  Detto  personale,  ove  non  si avvalga della facolta' prevista dal
comma  precedente, e' autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo
dell'ufficio  o  reparto  nel  quale  presta  servizio,  per il tempo
necessario  all'espletamento  del mandato amministrativo, con diritto
oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle
indennita'  per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi
per  speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in
relazione  all'orario  di servizio prestato ed ai servizi di istituto
effettivamente svolti.
  I  periodi  di  aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i
fini come servizio effettivamente prestato.