Art. 54.
 Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici

  Le   piante   organiche   degli   uffici   o   reparti   periferici
dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, determinati ai sensi
dell'art.  31  della  legge  1  aprile  1981,  n. 121, possono essere
modificati  con  decreto  del  Ministro dell'interno, in relazione ai
mutamenti   di   carattere  non  temporaneo  che  intervengano  nelle
situazioni locali.