Art. 54. Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, determinati ai sensi dell'art. 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che intervengano nelle situazioni locali.